Voucher di Digitalizzazione per le Micro, Piccole e Medie Imprese

Da oggi è possibile compilare la domanda per richiedere una misura agevolativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese pensata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Che cos’è il Voucher Digitalizzazione e a chi si rivolge

Il “Voucher per la digitalizzazione delle PMI“, di importo non superiore a 10mila euro, sarà assegnato alle attività economiche che intendono avviare un processo di modernizzazione e digitalizzazione all’interno della propria azienda.

Il voucher è valido per l’acquisto di software, hardware e servizi specialistici che: migliorano l’efficienza aziendale;  modernizzano l’organizzazione del lavoro; sviluppano soluzioni di e-commerce; permettono di usufruire della connettività a banda larga e ultralarga e della connessione a Internet tramite la tecnologia satellitare; consentono la formazione del personale in ambito digitale e informatico.

La misura è stata adottata dal decreto interministeriale del 23 settembre 2014, mentre il decreto direttoriale del 24 ottobre 2017 ha definito le modalità e i termini di presentazione alle domande di richiesta del voucher.

Come presentare la propria domanda

Le imprese potranno presentare le proprie domande dalle 10.00 del 30 gennaio 2018 alle 17.00 del 9 febbraio 2018, dalla sezione “Accoglienza Istanze“. E’ necessario essere in possesso di una casella di posta PEC attiva e registrata nel Registro delle Imprese e della Carta nazionale dei servizi con relativo PIN.

Per informazioni e assistenza

Sito ufficiale: Voucher Digitalizzazione per le PMI
email: voucherdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it
Telefono: 06-64892998

POSTICIPATO AL 16 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE

l’Agenzia delle Entrate tramite comunicato n. 163 del 04/10/2017 informa, quanto previsto in un DPCM, della posticipazione al 16 ottobre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati fatture relative al primo semestre 2017.
Si informa che Sogei tramite messaggio sul portale “Fatture e corrispettivi” conferma, quanto anticipato ufficiosamente con nostra Informativa n. 46 del 03/10/2017, che le comunicazioni trasmesse nei giorni scorsi con esito di scarto senza lista di errori saranno rielaborate e fornita nuova notifica di esito. Pertanto le suddette comunicazioni non devono essere ritrasmesse e attendere il nuovo esito ( a seguire schermata del messaggio).

Invio “dati fattura” e spesometro: ecco i chiarimenti dell’Agenzia

Arrivano le indicazioni da seguire per la corretta compilazione del file, nel tracciato xml, e per la comunicazione da trasmettere online all’amministrazione finanziaria

La legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte a incentivare, in materia di Iva, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.
A tal fine, è stata introdotta la possibilità per i soggetti passivi di optare (con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, l’Agenzia può acquisire gli stessi dati anche nel caso in cui il soggetto trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (SDI).

Trasmissione telematica: la compilazione del file “Dati fattura”
Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da trasmettere all’Agenzia sono contenute in un file denominato “Dati fattura”, in formato xml.
Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la corretta compilazione del file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) dell’operazione indicata in fattura (infatti, laddove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta, è necessario specificane la natura per poter liquidare correttamente l’Iva).
Ciò posto, l’Agenzia precisa che, con riguardo alle fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo “Imposta”, ma il campo “Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di una specifica codifica , dettagliata nella suddetta circolare.

POSTICIPATO AL 28 SETTEMBRE 2017 IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE FATTURE

L’agenzia delle entrate con il comunicato stampa n° 147 ha confermato la proroga al 28 Settembre 2017 del termine di scadenza per la Comunicazione Dati Fatture (Ex Spesometro),

Per agevolare i nostri clienti nell’adempimento, Buffetti ha preparato un modulo che consente di trasmettere in pochi click la comunicazione senza tediosi e lunghi passaggi sul sito

dell ADE. Chiamaci per avere informazioni allo 0931 61432 – 0931 419174

Clicca quì per scaricare il comunicato stampa.

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